IL RESPONSABILE AREA III TECNICA

Considerato che
– a seguito degli eventi calamitosi del 26 novembre u.s. è stato proclamato lo stato di emergenza per le problematiche che affiggono la stragrande maggioranza del territorio comunale;
– tali eventi hanno causato la morte di 12 concittadini, per cui in segno di cordoglio e partecipazione di tutta la comunità al dolore delle famiglie, appare opportuno, in segno di rispetto, invitare la cittadinanza a
contenere il clima di qualsiasi festeggiamento;
– nel periodo delle feste natalizie e di fine e inizio anno, è uso fare festa con lo scoppio di petardi, botti, fuochi d’artificio e altri artifizi esplodenti e/o luminosi, anche di libera vendita, e tali comportamenti, oltre
ad essere pericolosi ed inopportuni per le ragioni anzidette, possono anche sfociare in fattispecie penalmente rilevanti, e determinano anche l’insorgere di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità
e di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;
– che la Legge n. 125/2008 ha modificato l’art.54 del D.Lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, meglio disciplinate con Decreto del Ministero dell’Interno che ha stabilito che i
Sindaci possono intervenire per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire attività di prevenzione e di contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterano il decoro
urbano;
VISTI:
– il D.M. Del Ministero dell’Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l’Art. 1 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
– l’art. 57 del Testo unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18/06/1931, n. 773, nonché l’art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S;
– la circolare 11/01/2001 del Ministero dell’Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art. 57 del
T.U.L.P.S.;
– gli Artt. 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
– la Legge N. 689 del 24/11/1981;
RITENUTO
di provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni e pericolo, a cose ovvero offesa o molestia ad animali e persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti

PROPONE DI ORDINARE

IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D’ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 24 DICEMBRE 2022 AL 8 GENNAIO 2023
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a €
500,00 come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689 del 24/11/1981, ai fini
della successiva confisca ai sensi dell’Art. 20 della medesima Legge, fatta salva l’applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di ordinanza del Responsabile dell’Area III Tecnica che si intende riportata integralmente;
Ritenuto di approvarla in ogni sua parte la suddetta proposta

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D’ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 24 DICEMBRE 2022 AL 8 GENNAIO 2023
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a €
500,00 come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689 del 24/11/1981, ai fini
della successiva confisca ai sensi dell’Art. 20 della medesima Legge, fatta salva l’applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alla Forza Pubblica in generale l’incarico dell’Osservanza della presente Ordinanza

DISPONE

La pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserimento all’interno del sito ufficiale del Comune di Casamicciola Terme;
La comunicazione agli organi di stampa ed informazione a cura degli uffici comunali competenti;
La trasmissione della presente alla Prefettura di Napoli, al Comando dei Carabinieri di Casamicciola Terme, Comando Carabinieri di Ischia, al Commissariato di Polizia di Stato di Ischia, Comando Provinciale Vigili del
Fuoco, al Corpo di Polizia Municipale di Casamicciola Terme

COMUNICA

che il Responsabile del Procedimento è: l’ing. Michele Maria Baldino, Responsabile dell’Area III Tecnica;
che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
Che gli interessati possono presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

C O M U N I C A  A L T R E S I’

che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08. 1990 n° 241 e ss. mm. ed ii. contenenti “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del
destinatario o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Download Ordinanza del Commissario Straordinario N.47 DEL 24/12/2022 (formato PDF)